Statuto
"GRUPPO SPORTIVO ALTO ADIGE"
Anno di Fondazione 1976 (1° maggio 1976)
"Statuto modificato nell'anno 2004", Delibera del
Consiglio Direttivo.
GRUPPO SPORTIVO "ALTO ADIGE". Sede: Via Duca D'Aosta 41/19 -
BOLZANO
STATUTO
Di Associazione Sportiva dilettantistica non riconosciuta
aggiornato alle disposizioni di cui all'art. 90, commi 17 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come
modificato dall'art. 1 della legge 21 maggio 2004, n. 128, di
conversione del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, in vigore dal 23
maggio 2004.
Denominazione, sede e scopi
Art. 1
A norma dell'art. 18 della costituzione italiana e dell'art. 36,
37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione
Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro,
denominata "Gruppo Sportivo Alto Adige" Associazione Sportiva
Dilettantistica costituita il 1 maggio 1976, con sede in via Duca
D'Aosta 41, che ha lo scopo di raccogliere tra le proprie file
tutti coloro che desiderano praticare dello sport o contribuire a
promuovere ed incrementare la pratica dello sport stesso
sull'intero territorio nazionale ed anche estero.
Art. 2
Il Gruppo Sportivo, la cui durata è a tempo indeterminato,
è una istituzione a carattere autonomo, libero
assolutamente apolitico aconfessionale e non ha fini di
lucro.
Art. 3
Il Gruppo Sportivo si impegna per quanto riguardo
l'attività del settore ciclistico ad osservare lo Statuto,
i regolamenti e le disposizioni della Federazione Ciclistica
Italiana (F.C.I.) alla quale è affiliato ed ha per
finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
del settore ciclistico, nonché lo svolgimento di
attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della
disciplina sopra indicata.Durante la vita del Gruppo Sportivo non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito,
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.Il
Gruppo Sportivo è altresì caratterizzato dalla
democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle
cariche associative.
Ammissione dei Soci
Art. 4
Sono soci del Gruppo Sportivo coloro che fanno domanda di
ammissione al Consiglio Direttivo e ne possono far parte tutti i
cittadini ( per i minori di anni 14 è necessario l'assenso
di un genitore) che ne facciano richiesta e dichiarano di
condividerne gli scopi sociali. L'ammissione di un nuovo socio
è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a
seguito di richiesta scritta dell'interessato.Il Gruppo Sportivo
comprende le seguenti categorie di soci: fondatori - sostenitori
- ordinari - atleti.
Art. 5
Della categoria dei soci fondatori fanno parte coloro che hanno
effettivamente contribuito alla fondazione del Gruppo Sportivo e
sono rimasti legati alla vita dello stesso. Nella categoria dei
soci sostenitori sono ammessi coloro che si impegnano a versare
la rispettiva quota annuale, ed un loro contributo particolare,
nonché persone particolarmente meritevoli. Nella categoria
dei soci ordinari sono ammessi tutti coloro che si impegnano a
versare la rispettiva quota annuale. Nella categoria dei soci
atleti sono ammessi tutti coloro che praticano lo sport in modo
attivo. A tutte le categorie di soci viene rilasciata una
tessera.
Art. 6
I soci che si rifiutano o si astengono, dopo esplicito invito
scritto, di versare le quote sociali saranno dichiarati morosi e
come tali decadranno da ogni diritto sociale. I soci che per
più di tre volte avranno ricevuto l'invito di mettersi in
regola con il versamento, saranno dimessi da soci. La
riammissione per morosità sarà decisa dal Consiglio
Direttivo, a condizione che essi regolarizzino la loro posizione
a partire dal momento in cui hanno sospeso i pagamenti.
Art. 7
L'adesione al Gruppo Sportivo è volontaria e può
cessare allorquando il socio abbandoni la Regione Trentino Alto -
Adige, oppure presentando le proprie dimissioni a mezzo lettera
raccomandata indirizzata alla sede del Gruppo. Spetterà
poi al Consiglio Direttivo accettare oppure respingere le
medesime.
Art. 8
Il patrimonio sociale del Gruppo Sportivo è formato dalle
quote associative versate annualmente dagli associati.
Art. 9
L'entità minima delle quote sociali viene stabilita dal
Consiglio Direttivo e può variare a seconda delle esigenze
che nel tempo si presentano.
Art. 10
Responsabili della raccolta delle quote sociali e dei nuovi
tesseramenti sono: il tesoriere - il presidente - il segretario.
Il socio all'atto del versamento riceverà regolare
ricevuta che dovrà essere conservata per eventuali
controlli.
Art. 11
L'utilizzo del capitale sociale è deciso dal Consiglio
Direttivo.
Assemblea dei Soci
Art. 12
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo
deliberativo del Gruppo Sportivo ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie ed è composta da tutti
i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'Assemblea
ordinaria è convocata, ogni anno, dal Consiglio Direttivo
con avviso personale, per l'approvazione del bilancio consuntivo,
preventivo e del programma di attività sociale
nonchè per deliberare ogni eventuale modifica al presente
statuto.
Art. 13
L'assemblea straordinaria può essere convocata in ogni
momento con preavviso nei casi di "straordinaria
necessità", a richiesta del Consiglio Direttivo o di un
terzo dei soci.
Art. 14
Le assemblee sono valide allorché i presenti (fisicamente
o con delega) superino il 50% dei soci comprese le deleghe.In
seconda convocazione l'assemblea è valida con qualunque
numero di soci e deleghe.
Art. 15
Nelle assemblee ogni socio può presentare due deleghe
scritte che dovranno essere interamente redatte dal socio
delegante.
Art. 16
L'ordine del giorno dell'assemblea deve essere reso noto sul
comunicato di convocazione all'assemblea stessa; esso sarà
redatto dal Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo.
Art. 17
Ogni socio può avanzare delle proposte o modifiche
purché le stesse giungano, al Consiglio Direttivo in tempo
utile per essere poste all'ordine del giorno della assemblea,
almeno 20 giorni prima della convocazione.
Art. 18
Durante le assemblee ogni socio ha diritto a prendere la
parola.
Art. 19
L'assemblea dei soci nomina ogni due anni:
- a) il Consiglio Direttivo;
- b) i Sindaci revisori dei conti.
Art. 20
Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea con
diritto di voto, purché si trovino in regola con le
disposizioni seguenti:- a) abbiano compiuto il 18 anno di
età;- b) abbiano un'anzianità di iscrizione di
almeno sei mesi;- c) siano in regola con il pagamento delle quote
sociali.
Art. 21
Nessun socio può farsi rappresentare all'assemblea se non
da un altro socio con regolare delega. Il Presidente
dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene
opportuno, due scrutatori e accerta la regolarità della
convocazione e della costituzione dell'Assemblea. Dell'Assemblea
viene redatto un verbale, nell'apposito libro dei verbali, che
viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Consiglio Direttivo
Art. 22
Il Gruppo Sportivo è amministrato da un Consiglio
Direttivo, costituito dal Presidente e da undici membri eletti
dall'Assemblea.Il Presidente ed i consiglieri debbono essere
scelti fra i soci. E' fatto divieto agli amministratori del
Gruppo Sportivo di ricoprire la medesima carica in altre
società e associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della
medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione
sportiva. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina
al suo interno:
a) un Presidente;
b) due Vice Presidenti;
c) nove Consiglieri eletti con scheda unica.
Tra i Consiglieri vengono eletti il Segretario ed il tesoriere,
nella prima riunione dopo l'elezione del Consiglio
Direttivo.
Art. 23
Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti il
funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo.Ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno
per il buon funzionamento del Gruppo Sportivo, esclusi quelli che
lo Statuto attribuisce l'assemblea generale dei soci.
Art. 24
Il Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo,
può nominare fino ad un massimo di tre Consiglieri
Straordinari con tutti i diritti. Essi saranno scelti fra persone
che nell'arco del biennio di carica del Direttivo si saranno
dimostrati particolarmente meritevoli e benemeriti del gruppo e
dello sport in genere.
Art. 25
Il Presidente, eletto dall'Assemblea, rappresenta legalmente il
Gruppo Sportivo nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha firma
sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha
voto decisivo in caso di ballottaggio.Un Vice Presidente
assumerà le funzioni del Presidente con la stessa
autorità in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Per atti di natura giuridica e legale, questi dovranno essere
firmati dal Presidente e dal Vicepresidente. Il Presidente
può delegare a firmare o quietanzare per suo conto: un
Vice Presidente, il Segretario o il Tesoriere.
Art. 26
Il Presidente ed il Tesoriere hanno la rappresentanza legale del
fondo del Gruppo Sportivo e pertanto sono strettamente legati e
responsabili di persona.
Art. 27
Il Tesoriere ha il compito di tenere aggiornata la tenuta
amministrativa del fondo del Gruppo Sportivo.
Art. 28
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni dal giorno delle
sua nomina fino alla prossima assemblea generale ordinaria. Le
dimissioni della metà più uno dei componenti il
Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario il Consiglio
intero.
Sindaci revisori dei conti
Art. 29
I Sindaci, nel numero di tre effettivi e due supplenti, sono
nominati dall'assemblea ordinaria anche tra i non soci, durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 30
Ai Sindaci è devoluta la vigilanza in materia finanziaria
e sulla gestione amministrativa. Essi faranno una relazione del
loro operato all'assemblea generale dei soci.
Esercizio Sociale - bilancio preventivo e rendiconto
economico e finanziario
Art. 31
L'Esercizio Sociale si chiude il 31 di dicembre di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per
l'approvazione:
- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura
dell'esercizio sociale;
- il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Gruppo
Sportivo, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati. Insieme alla convocazione
dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno
l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.
I libri sociali e registri contabili essenziali che il Gruppo
Sportivo deve tenere sono:
- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni
dell'assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei
revisori;
- il libro della contabilità sociale.
Tali documenti sociali vanno conservati presso la sede sociale e
messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Revisione dello statuto e scioglimento del Gruppo
Sportivo
Art. 32
Per la revisione o modifica del presente statuto, per lo
scioglimento del Gruppo Sportivo e per la nomina dei liquidatori,
decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. Lo
scioglimento del Gruppo Sportivo è deliberato
dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno
4/5 dei soci aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento del Gruppo Sportivo deve essere presentata da almeno
4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento del Gruppo sarà nominato uno o
più liquidatori scegliendoli anche fra i soci. Esperita la
liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le
obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al
fine di perseguire finalità sportive di utilità
generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione
e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. Per quanto concerne le
modifiche il presente Statuto lo stesso può essere
modificato alle seguenti condizioni:
- a) che la proposta di modifiche sia posta all'ordine del giorno
dell'assemblea;
- b) che l'assemblea sia composta da almeno metà dei soci
aventi diritto al voto;
- c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno
due terzi dei presenti.
Colori sociali del Gruppo
Art. 33
I colori sociali del Gruppo sono:
azzurro, bianco e rosso.
La dicitura sul corredo sarà con la dizione: "GRUPPO
SPORTIVO ALTO ADIGE", (più eventuali traduzioni in lingua
Tedesca e Ladina), più eventuali loghi, marchi o diciture
relative agli sponsor". Se il CONSIGLIO DIRETTIVO lo
proporrà e l'assemblea dei soci in seduta straordinaria lo
delibererà, la società potrà fregiarsi anche
delle diciture in lingua Ladina ed in quella Tedesca del nome
"GRUPPO SPORTIVO ALTO ADIGE".